In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara. Ecco il comunicato:
Gara Soc. LECCE – Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la Soc. Sampdoria, nella gara in oggetto, ha schierato in campo all’inizio della gara sette calciatori nati nel 2004 e precisamente i giocatori: Tantocchi Elia, Uberti Nicolò, Pozzato Simone, Conti Francesco, Lotjonen Arttu Mikael, Alesi Gabriele e Polli Luca;
considerato che il regolamento del Campionato Primavera 1 TIM valevole per la stagione sportiva 2023/2024, pubblicato con C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 al punto 8 stabilisce: “possono partecipare alla Manifestazione, qualunque sia il tipo di tesseramento: – calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi; – un numero massimo di sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 (e fino al 31 dicembre 2004), che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara; – un solo calciatore “fuori quota” (senza limite di età), oltre ai sei di cui al paragrafo precedente, per la sola fase della regular season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate)”;
considerato che l’art. 10, comma 1 CGS stabilisce che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐ 3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); che lo stesso art. 10, al comma 6 lett. a), prevede altresì che la sanzione della perdita della gara è inflitta, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65, comma 1, lett. d) (nonché quelli di cui all’art. 67), qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
ritenuto quindi che, per le ragioni di cui sopra, la Soc. Sampdoria abbia violato la disposizione regolamentare sopra richiamata e che quindi sia passibile delle sanzioni di cui all’art. 10, commi 1 e 6 lett. a) e che per le stesse ragioni deve essere sanzionato con l’ammonizione il Sig. Renzo Caselli, dirigente accompagnatore della Soc. Sampdoria, per avere consentito l’impiego nella gara in questione di un numero di calciatore “fuori quota” maggiore di quello previsto;
219/679 visti gli artt. 10, comma 1 e 6 e 65 CGS,
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Sampdoria la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore Renzo Caselli (Soc. Sampdoria) l’ammonizione (prima sanzione).