In Aula alla Camera parte, con votazioni non prima delle 11, l’esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
L’esame si è concluso dopo sette giorni di discussione e votazioni e diversi rinvii dell’Aula. Scontato il ricorso al voto di fiducia che si dovrebbe tenere domani in tarda mattinata. Il testo passerà poi in seconda lettura al Senato che dovrebbe concludere l’esame nella settimana tra Natale e Capodanno.
Tra gli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio, una proposta di iniziativa del Governo all’Articolo 30 sulla proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici: “modifica il comma 1 e introduce un nuovo comma 1-bis. Con le modifiche introdotte al comma 1 vengono prorogate ulteriormente, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Inoltre con il nuovo comma 1-bis si stabilisce che sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023; le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023; le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024”.
Un emendamento di iniziativa del deputato Foti (FdI) “aggiunge l’articolo 78-bis, con il quale si incrementa di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, il Fondo per il funzionamento degli impianti ippici. Ciò al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi nonché di consentire l’utilizzo da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle relative strutture per proprie attività istituzionali. I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, sono definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della presente legge”.
Infine una proposta di iniziativa di Governo e Relatori presentata all’articolo 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie: “modifica i commi 1, 3, 4, 5 e 6, il comma 12 e il comma 15 e inserisce il comma 12-bis, in materia di definizione agevolata delle controversie e relativi effetti sul processo tributario. Con le modifiche ai commi 1, 3. 4, 5 e 6 la definizione agevolata è estesa anche alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il novellato comma 12 mantiene ferma la sospensione della controversia, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Con le modifiche in esame viene eliminata la disposizione che prevede, come conseguenza del deposito, l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024; l’introdotto comma 12-bis, in luogo della predetta ulteriore sospensione del processo, dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. L’integralmente sostituito comma 15, in luogo di disciplinare le fasi successive all’eventuale prolungamento della sospensione del processo, prevede: – che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; – che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; – che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego”.